Statuto dell’Associazione Rodolto Bonetto
I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA
Art. 1 – Denominazione e sede
COSTITUZIONE – SEDE – DELEGAZIONI – DURATA
E’ costituita un’associazione denominata «ASSOCIAZIONE BONETTO ONLUS» con sede in Milano, Via Giotto, 26.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’associazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all’ associazione stessa.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell’associazione onlus ai sensi dell’art.10 d.l. n.460/97
L’ associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili: come previsto dal punto D del art. 10 d.l. 460/97, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’Associazione come previsto dal punto E dell’art. 10 dl 460/97, ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
L’ associazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «onlus».
Art. 2 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
Art. 3 – Scopo e finalità
L’Associazione è apartitica, senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso, essa si propone di promuovere, attraverso la solidarietà sociale, diffondere e supportare il design, la cultura e l’arte in tutte le sue forme nei confronti di soggetti svantaggiati mediante:
l’avvicinamento all’arte di persone svantaggiate, sia con menomazioni fisiche che non possono fruire dei beni culturali perché non predisposti di facilitatori per disabili ( barriere architettoniche) ovvero non possono permettersi studi e viaggi per il loro costo sostenuto.
Promozione della cultura del design e dell’arte attraverso l’istruzione e la formazione anche professionale di persone che versano in particolari condizioni di svantaggio affinchè persone economicamente svantaggiate possano godere di una crescita sociale e culturale.
Per il perseguimento del proprio scopo l’associazione potrà collaborare sia da sola che in collaborazione con altre associazioni, Fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati.
L’Associazione promuove altresì, attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a) numero 3) dell’art. 10 del d.lgs 460/19997 conformemente alle disposizioni di cui al comma 2 bis del citato art. 10, mediante concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1 lettera a) art. 10 del suddetto d.lgs 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
A tal riguardo l’associazione potrà porre in essere attività di carattere erogativo, attività assistenziali, educative ricreative e culturali finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà; ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti, senza scopo di lucro, che operano direttamente e prevalentemente nei confronti dei suddetti soggetti, nonché le erogazioni nei confronti di altre ONLUS ed enti pubblici, anche stranieri, operanti nel medesimo settore.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, intendendo per tali
quelle previste, limitate e regolamentate dal richiamato Dlgs del 14/11/97, nei settori di cui all’art. 10, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE FINALITA’ ISTITUZIONALI
L’associazione può inoltre svolgere altre attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali, sempre per arrecare benefici a persone svantaggiate quali ad esempio:
promuovere corsi di studio anche istituendo borse, a favore di persone o enti sociali in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
gestire centri ricreativi ed iniziative ricreative culturali finalizzati all’animazione del tempo libero di diversamente abili e soggetti in condizioni di svantaggio, a favore di persone o enti sociali in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale
Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della associazione medesima, l’associazione potrà ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
Attività di raccolta fondi attraverso l’organizzazione di mostre, eventi o banchetti
Stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
II – ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE
Art. 4 – Risorse dell’Associazione
Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione derivano da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) quote associative;
d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 5 – Quota associativa
L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo, approvata dall’Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.
Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.
In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio.
In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo.
In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell’articolo 10 punto a) del presente Statuto.
In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.
III – I SOCI
Art. 6 – Composizione dell’Associazione
Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all’attività dell’Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.
E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Sostenitori;
d) Soci Onorari.
Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell’Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l’attività dell’Associazione.
Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all’Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci.
I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.
Art. 7 – Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall’Associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice.
I soci hanno inoltre diritto alla partecipazione alle assemblee, con diritto di parola e di voto, nelle modalità previste dall’art. 12 dello Statuto.
Art. 8 – Doveri del socio
Ciascun socio deve:
a) Rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
I Soci, aderendo all’Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.
Art. 9 – Criteri di ammissione del socio
Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail al Consiglio Direttivo dell’Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.
Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.
Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa determinando altresì le modalità di pagamento della quota associativa e il termine entro il quale gli associati devono provvedere al pagamento.
L’ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria.
Art. 10 – Recesso, esclusione e decesso del socio
Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso del socio.
Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail.
Il socio può essere escluso dall’Associazione per i seguenti motivi:
a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione
all’Assemblea dei Soci.
L’ex socio, che non sia stato escluso, può rientrare a far parte dell’Associazione secondo le modalità d’iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
IV – ORGANI SOCIALI
Art. 11 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Nel caso divenga necessario, l’Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.
V – ASSEMBLEA
Art. 12 – Assemblea dei soci
L’assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere prese a norma del presente Statuto vincolano tutti i soci.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni socio ha diritto a un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’Assemblea approva le modifiche allo Statuto e all’Atto costitutivo; approva il bilancio annuale consuntivo e la relazione del Presidente; indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’anno successivo; elegge il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsti; nomina i membri del Consiglio Direttivo; delibera sulle proposte di esclusione dei Soci; approva lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa, e viene convocata con ordine del giorno da affiggersi nella sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure tramite comunicazione via e-mail, sempre 15 giorni prima dell’assemblea.
L’Assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci.
Può essere convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, su richiesta di due Revisori dei Conti o da un terzo degli associati.
Art. 13 – Regola dell’assemblea
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un “presidente di Assemblea” temporaneo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto sono prese con la presenza di almeno tre quarti dei soci e a maggioranza dei voti dei presenti.
Per la partecipazione all’Assemblea non sono ammesse deleghe.
Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’Assemblea oltre quelli pubblicati nell’avviso di convocazione.
VI – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14 – Nomina e composizione
Il Consiglio direttivo detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, provvede al
normale funzionamento della Associazione, conferendo gli opportuni incarichi.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, come di volta in volta
deliberato dall’assemblea, fatta eccezione per i primi componenti nominati nell’atto costitutivo.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un triennio, e sono rieleggibili.
I Consiglieri durano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo rinnovamento rispettivamente per un terzo ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
I Consiglieri che saranno assenti a 5 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato.
Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di tre, quelli rimasti in carica dovranno convocare l’Assemblea dei soci affinché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio direttivo:
– elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
– nomina il Tesoriere;
– può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell’Associazione, ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da due Consiglieri.
– può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Art. 15 – Presidente e Vicepresidente
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il
Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.
Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità
dell’Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed
organizzative di fronte all’Associazione.
Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.
Art. 16 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’associazione.
Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell’associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.
Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell’Associazione, che deve essere approvato dall’assemblea.
La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.
Art. 17 – Segretario
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività della Associazione.
Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.
Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l’attività della Associazione richiede.
Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della
Associazione in qualunque momento venga richiesto.
La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.
Art. 18 – Competenze e convocazione del Consiglio
Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, l’organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l’organizzazione interna.
Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.
Art. 19 – Delibere del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica.
I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.
Art. 20 – Strumenti informatici e telematici
Per meglio coordinare l’attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:
a) uno o più siti web gestiti dall’Associazione;
b) una o più mailing list (pubbliche o private);
c) uno o più news server;
d) uno o più canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale;
e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.
L’uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all’insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.
L’uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all’interno della Associazione.
VII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell’incarico di uno o due membri.
Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti.
Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti.
Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.
Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all’Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.
I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.
VIII – NORME FINALI
Art. 22 – Scioglimento
L’Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
su delibera dell’Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto come previsto dall’art. 10 d.l. 460/97ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 – Bilancio Consuntivo e Preventivo
Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono
l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 24 – Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno due terzi degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 13 del presente statuto.
Art. 25 – Tutela dei dati personali
L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs.
196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.
Art. 25 – Rinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
ASSOCIAZIONE RODOLFO BONETTO ONLUS
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